CAMPIONE D'ITALIA

Campione d’Italia è l’unica exclave del territorio italiano, situata sulle rive del Lago di Lugano. Sin dalla emanazione del TUIR del 1986 è stata prevista una normativa fiscale particolare per i residenti di Campione, posto che la moneta in quel Comune è il Franco Svizzero e che il suo territorio è completamente circondato dalla Confederazione elvetica. Fino al 31.12.2019 Campione d’Italia è stato un territorio extra doganale UE, assimilato in tutto e per tutto alla Svizzera. Dal 1° gennaio 2020 il Comune di Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, sono inclusi nel territorio doganale dell’Unione europea e nell’ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise. Tali territori restano invece ancora esclusi dall’ambito territoriale di applicazione dell’IVA . Le novità sono frutto delle modifiche apportate dal Regolamento UE n. 474 del 19 marzo 2019, e dalla Direttiva 2019/475/UE, motivate dal fatto che non possono più ritenersi attuali le ragioni storiche che giustificavano l’esclusione di Campione di Italia dal territorio doganale a causa del suo isolamento territoriale e dei conseguenti svantaggi economici. Al fine di garantire l'applicazione di tali modifiche, la legge di bilancio 2020ha introdotto dal 1° gennaio 2020 nuove misure fiscali relative al Comune di Campione d’Italia, sia con riferimento alle imposte indirette che a quelle dirette. La legge di conversione del D.L. Rilancio modifica ed amplia alcune delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2020 con riferimento alle imposte dirette e all’IRAP . In particolare l’art.129-bis: allunga da 5 a 10 periodi di imposta la riduzione al 50% delle imposte sui redditi e dell’IRAP per le persone fisiche e le società che risiedono o sono iscritte alla camera di commercio di Campione d’Italia, elevando nel contempo il massimale di tali agevolazioni; modifica la misura del credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione d’Italia, modulandola secondo la dimensione dell’impresa anche nell’importo massimo concedibile; affida a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d’Italia; sottopone ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l’energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzato a Campione d’Italia.

Agevolazioni IRPEF/IRES e IRAP
È prevista, per 10 periodi di imposta (anziché 5), una riduzione del 50% di IRPEF, IRES ed IRAP, ai sensi dell’art. 188-bis del TUIR, dovute su: redditi delle persone fisiche che non esercitano attività di impresa, iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche in data successiva al 20 ottobre 2019; redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti nel comune di Campione d’Italia anche in data successiva al 20 ottobre 2019; redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dai soggetti IRES residenti e non residenti, iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como ed aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, anche in data successiva al 20 ottobre 2019. Tali agevolazioni si applicano a decorrere dall’anno solare 2020 ed in deroga alla disciplina degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n.1407/2013, operano nel limite di 800.000 euro per ogni impresa, elevato a 120.000 euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli.

Reddito di impresa prodotto a Campione d’Italia
Il reddito delle persone fisiche e il reddito d'impresa prodotti a Campione d’Italia, a specifiche condizioni di legge, possono essere computati in euro anche se prodotti in franchi, sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 30%. Tale percentuale (maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, viene stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno) non può comunque essere inferiore al 30% . L’art.129-bis comma 2 della legge di conversione del Decreto Rilancio affida a tale provvedimento dell’Agenzia delle entrate anche la determinazione della percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d’Italia la cui misura non può comunque essere inferiore al 30%.

Accise sui prodotti energetici a Campione d’Italia
Viene disposto che: - il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune di Campione d’Italia, è sottoposto ad accisa con aliquota agevolata di 201,50 euro per mille litri (in luogo della vigente aliquota di 403,2 euro per mille litri). Per tali consumi non trovano applicazione le riduzioni del costo del gasolio previste dalla legge nei territori ricadenti in zone montane;
- l’energia elettrica consumata nel Comune di Campione d’Italia viene assoggetta ad accisa con le seguenti aliquote agevolate:
- euro 0.001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
- euro 0.0005 per ogni kWh di energia impiegata nei locali diversi dalle abitazioni.
Le misure d’accisa si applicano dalla data di autorizzazione e rimangono vigenti per 6 anni.

IVA
Gli imprenditori e i liberi professionisti residenti o aventi sede nel Comune di Campione d’Italia NON hanno obbligo di avere la partita IVA. Nulla è cambiato infatti ai fin IVA con l’ingresso del Comune nel territorio doganale dell’UE, il 1° Gennaio 2020. Ciò è essenziale a garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel Comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto Svizzera. Ai fini Iva, quindi, non cambiano le regole di territorialità.

Istituzione dell’ILCCI
La legge di bilancio 2020 ha istituito un regime di imposizione indiretta locale in linea con l’imposta sul valore aggiunto svizzera.
La nuova imposta sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), è destinata ad applicarsi alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio di tale Comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’UE. L’art. 1 co. 559-572 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) disciplina la nuova imposta sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), destinata ad applicarsi alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio di tale Comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’UE. Si considera consumatore finale:
- chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa, arti o professioni;
- chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale Svizzera.
Il gettito dell’ILCCI è attribuito al Comune di Campione d’Italia.
Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia, se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune.
Le prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti:
- se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede dell’attività economica nel territorio del Comune.
- secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni da soggetti non aventi sede nel territorio del Comune. Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’IVA.
In Svizzera sono attualmente previste:
- un’aliquota normale del 7,7%;
- un’aliquota speciale del 3,7% per i pernottamenti in albergo (colazione inclusa);
- un’aliquota ridotta del 2,5% per determinati beni di uso quotidiano (es. generi alimentari).
La dichiarazione dell’ILCCI è presentata dai soggetti passivi al Comune, anche in forma non telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello che sarà approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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